domenica 27 febbraio 2011
l'amico è
Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la grande
Giamahiria araba libica popolare socialista
PREAMBOLO
La Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, qui di seguito
denominati “le Parti", consapevoli dei profondi legami di amicizia tra i rispettivi popoli e del
comune patrimonio storico e culturale;
decise ad operare per il rafforzamento della pace, della sicurezza e della stabilita, in particolare
nella regione del Mediterraneo;
impegnate, rispettivamente, nell'ambito dell'Unione Europea e dell'Unione Africana nella
costruzione di forme di cooperazione ed integrazione, in grado dì favorire l'affermazione della pace,
la crescita economica e sociale e la tutela dell'ambiente;
ricordando l'importante contributo dell'Italia al fine del superamento del periodo dell'embargo nei
confronti della Grande Giamahiria;
tenendo conto delle importanti iniziative già realizzate dall'Italia in attuazione delle precedenti
intese bilaterali;
esprimendo la reciproca volontà di continuare a collaborare nella ricerca, con modalità che saranno
concordate tra le Parti, riguardante i cittadini libici allontanati coercitivamente dalla Libia in epoca
coloniale;
ritenendo di chiudere definitivamente il doloroso "capitolo del passato", per il quale l'Italia ha già
espresso, nel Comunicato Congiunto del 1998, il proprio rammarico per le sofferenze arrecate al
popolo libico a seguito della colonizzazione italiana, con la soluzione di tutti i contenziosi bilaterali
e sottolineando la ferma volontà di costruire una nuova fase delle relazioni bilaterali, basata sul
rispetto reciproco, la pari dignità, la piena collaborazione e su un rapporto pienamente paritario e
bilanciato;
esprimendo, pertanto, l'intenzione di fare del presente Trattato il quadro giuridico di riferimento per
sviluppare un rapporto bilaterale "speciale e privilegiata", caratterizzato da un forte ed ampio
partenariato politico, economico e in tutti i restanti settori della collaborazione;
hanno convenuto quanto segue:
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Rispetto della legalità internazionale
Le Parti, nel sottolineare la comune visione della centralità delle Nazioni Unite nel sistema di
relazioni internazionali, si impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi da esse sottoscritti,
sia quelli derivanti dai principi e dalle norme del diritto Internazionale universalmente riconosciuti,
sia quelli inerenti al rispetto dell'Ordinamento Internazionale.
Articolo 2
Uguaglianza sovrana
Le Parti rispettano reciprocamente la loro uguaglianza sovrana, nonché tutti i diritti ad essa inerenti
compreso, in particolare, il diritto alla libertà ed all'indipendenza politica. Esse rispettano altresì il
diritto di ciascuna delle Parti di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico,
sociale, economico e culturale.
Articolo 3
Non ricorso alla minaccia o all'impiego della forza
Le Parti si impegnano a non ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrità
territoriale o l'indipendenza politica dell'altra Parte o a qualunque altra forma incompatibile con la
Carta delle Nazioni Unite,
Articolo 4
Non ingerenza negli affari interni
1. Le Parti si astengono da qualunque forma di ingerenza diretta o indiretta negli affari interni o
esterni che rientrino nella giurisdizione dell'altra Parte, attenendosi allo spirito di buon vicinato.
2. Nel rispetto dei principi della legalità internazionale, l'Italia non userà, ne permetterà l'uso dei
propri territori in qualsiasi atto ostile contro la Libia e la Libia non userà, né permetterà, l'uso dei
propri territori in qualsiasi atto ostile contro l'Italia.
Articolo 5
Soluzione pacifica delle controversie
In uno spirito conforme alle motivazioni che hanno portato alla stipula del presente Trattato di
Amicizia, Partenariato e Cooperazione, le Parti definiscono in modo pacifico le controversie che
potrebbero insorgere tra di loro, favorendo l'adozione di soluzioni giuste ed eque, in modo da non
pregiudicare la pace e la sicurezza regionale ed, internazionale.
Articolo 6
Rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali
Le Parti, di comune accordo, agiscono conformemente alle rispettive legislazioni, agli obiettivi e ai
principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
Articolo 7
Dialogo e comprensione tra culture e civiltà
Le Parti adottano tutte le iniziative che consentano di disporre di uno spazio culturale comune,
ispirandosi ai loro legami storici ed umani. Le iniziative suddette si ispirano ai principi della
tolleranza, della coesistenza e del rispetto reciproco, della valorizzazione e dell'arricchimento del
patrimonio comune materiale e immateriale nel contesto bilaterale e regionale.
Capo II
CHIUSURA DEL CAPITOLO DEL PASSATO E DEI CONTENZIOSI
Articolo 8
Progetti infrastrutturali di base
1. L'Italia, sulla base delle proposte avanzate dalla Grande Giamahiria e delle successive discussioni
intervenute, si impegna a reperire i fondi finanziari necessari per la realizzazione di progetti
infrastrutturali di base che vengono concordati tra i due Paesi nei limiti della somma di 5 miliardi di
dollari americani, per un importo annuale di 250 milioni di dollari americani per 20 anni.
2. Le aziende italiane provvederanno alla realizzazione di questi progetti previo un comune accordo
sul valore dì ciascuno.
3. La realizzazione di questi progetti avverrà nell'arco di 20 anni secondo un calendario temporale
che verrà concordato tra le due Parti, libica ed italiana.
4. I fondi finanziari assegnati vengono gestiti direttamente, dalla Parte italiana.
5. La Grande Giamahiria rende disponibili tutti i terreni necessari per l'esecuzione delle opere senza
oneri per la Parte italiana e le aziende esecutrici.
6. La Grande Giamahiria agevola la Parte italiana e le aziende esecutrici, nel reperimento dei
materiali accessibili in loco e nell'espletamento di procedure doganali e di importazione esentandole
dal pagamento di eventuali tasse. I consumi di energia elettrica, gas, acqua e linee telefoniche
saranno pagati con l'esenzione delle tasse.
Articolo 9
Commissione Mista
1. E' istituita una Commissione Mista paritetica, costituita da componenti designati dai rispettivi
Stati. La Commissione Mista individua le caratteristiche tecniche dei progetti dì cui al precedente
Articolo e stabilisce l'arco temporale complessivo e le cadenze di realizzazione dei progetti, nel
quadro degli importi di ordine finanziario contenuti nello stesso articolo.
2. La Gran Giamahiria si impegna a garantire, sulla base di specifiche intese a trattativa diretta con
società italiane, la realizzazione in Libia, da parte delle stesse, di importanti opere infrastrutturali,
progetti industriali ed investimenti. I progetti vengono realizzati ai prezzi da concordare fra le Parti.
Queste imprese, secondo le consuetudini esistenti, contribuiscono in maniera volontaria alle opere
sociali ed alla bonifica ambientale nelle zone ove realizzano i loro progetti.
La Gran Giamahiria si impegna, inoltre, ad abrogare tutti i provvedimenti e le norme regolamentari
che imponevano vincoli o limiti alle sole imprese italiane.
3. La Commissione Mista individua, su proposta della Parte libica, le opere, i progetti e gli
investimenti di cui al paragrafo 2, indicando per ciascuno tempi e modalità di affidamento e di
esecuzione.
4. La conclusione ed il buon andamento di tali intese rappresentano le premesse per la creazione di
un forte partenariato italo-libico nel settore economico, commerciale, industriale e negli altri settori
ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati in uno spirito di leale collaborazione.
5. La Commissione Mista ha il compito di verificare l'andamento degli impegni di cui all'Articolo 8
e al presente Articolo e redige un processo verbale periodico che faccia stato degli obiettivi
raggiunti o da raggiungere in relazione agli obblighi assunti dalle Parti contraenti.
6. La Commissione Mista segnala ai competenti Uffici degli Affari Esteri delle due Parti eventuali
inadempienze, proponendo ipotesi tecniche di soluzione.
Articolo 10
Iniziative Speciali
L'Italia, su specifica richiesta della Grande Giamahiria, si impegna a realizzare le Iniziative Speciali
sotto riportate a beneficio del popolo libico. Le Parti concordano l'ammontare di spesa complessivo
per la realizzazione di tali iniziative ed affidano ad appositi Comitati Misti la definizione delle
modalità di esecuzione delle stesse ed il limite di spesa annuale da impegnare per ognuna di esse ad
eccezione delle borse di studio di cui al punto b).
a) La costruzione in Libia di duecento unità abitative, con siti e caratteristiche da determinare di
comune accordo.
b) L'assegnazione di borse di studio universitarie e post-universitarie per l'intero corso di studi a un
contingente di cento studenti libici, da rinnovare al termine del corso di studi a beneficio di altri
studenti. Con uno scambio di lettere si precisa il significato di rinnovare, per assicurare la
continuità.
c) Un programma di cure, presso Istituti specializzati italiani, a favore di alcune vittime in Libia
dello scoppio di mine, che non possano essere adeguatamente assistite presso il Centro di
Riabilitazione Ortopedica di Bengasi realizzato con i fondi della Cooperazione italiana,
d) Il ripristino del pagamento delle pensioni ai titolari libici e ai loro eredi che, sulla base della
vigente nominativa italiana, ne abbiano diritto,
e) La restituzione alla Libia di manoscritti e reperti archeologici trasferiti in Italia da quei territori
in, epoca coloniale: il Comitato Misto di cui all'articolo 16 del presente Trattato individua i reperti e
i manoscritti che saranno, successivamente, oggetto di un atto normativo ad hoc finalizzato alla loro
restituzione.
Articolo 11
Visti ai cittadini italiani espulsi dalla Libia
La Grande Giamahiria si impegna dalla firma del presente Trattato a concedere senza limitazioni o
restrizioni di sorta ai cittadini italiani espulsi nel passato dalla Libia i visti di ingresso che gli
interessati dovessero richiedere per motivi di turismo, di visita o lavoro o per altre finalità.
Articolo 12
Fondo sociale
1. La Grande Giamahiria si impegna a sciogliere l'Azienda Libico-Italiana (ALI) e a costituire
contestualmente il Fondo Sociale, utilizzando i contributi già versati dalle aziende italiane alla
stessa.
2. L'ammontare del Fondo Sociale sarà utilizzato per le finalità che sono state previste al punto 4
del Comunicato Congiunto italo-libico del 4 luglio 1998 per avviare la realizzazione delle Iniziative
Speciali, di cui all'articolo 10 lettere b) e c) del presente Trattato, fino a concorrenza di tale
ammontare. In particolare, potranno essere finanziati progetti di bonifica dalle mine e
valorizzazione delle aree interessate, programmai di cura in favore di cittadini libici danneggiati
dallo scoppio delle mine, nonché altre iniziative a favore dei giovani libici nel settore della
formazione universitaria e post-universitaria, sino ad esaurimento del credito del Fondo Sociale.
Quindi continuerà il finanziamento dalla Parte italiana, in attuazione del Trattato.
3. A tal fine, è istituito un Comitato Misto paritetico per la gestione dei Fondo Sociale secondo le
modalità previste dal Comunicato Congiunto.
4. Definite le modalità di gestione dell'ammontare già costituito del Fondo Sociale e le iniziative da
finanziare, le due Parti considerano definitivamente esaurito il Fondo Sociale.
Articolo 13
Crediti
1. Per quanto riguarda i crediti vantati dalle aziende italiane nei confronti di Amministrazioni ed
Enti libici, le Parti si impegnano a raggiungere con uno scambio di lettere una soluzione sulla base
del negoziato nell'ambito del Comitato Crediti.
2. Con il medesimo scambio di lettere, le Parti si impegnano a raggiungere una soluzione anche per
quanto riguarda gli eventuali debiti di natura fiscale e/o amministrativa di aziende italiane nei
confronti di Enti libici.
CAPO III
NUOVO PARTENARIATO BILATERALE
Articolo 14
Comitato di Partenariato e consultazioni politiche
1. Le due Parti imprimono nuovo impulso alle relazioni bilaterali politiche, economiche, sociali,
culturali e scientifiche ed in tutti gli altri settori, con la valorizzazione dei legami storici e la
condivisione dei comuni obiettivi di solidarietà tra i popoli e di progresso dell'Umanità.
2. Nel desiderio condiviso di rinsaldare ì legami che le uniscono, le due Parti decidono la
costituzione di un Partenariato all'altezza del livello di collaborazione e coordinamento cui
ambiscono sui temi bilaterali e regionali e sulle questioni internazionali di reciproco interesse. A
tale scopo, le due Parti decidono quanto segue:
a) una riunione annuale del Comitato di Partenariato, a livello del Presidente dei Consiglio dei
Ministri e del Segretario del Comitato Popolare Generale, da tenersi alternativamente in Italia e in
Libia;
b) una riunione annuale del Comitato dei Seguiti, a livello del Ministro degli Affari Esteri e del
Segretario del Comitato Popolare Generale per il Collegamento Estero e la Cooperazione
Internazionale, da tenersi alternativamente in Italia e in Libia, con il compito di seguire l'attuazione
del Trattato e degli altri Accordi di collaborazione, che presenterà le proprie relazioni al Comitato di
Partenariato. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte abbia contravvenuto ad uno qualsiasi
degli impegni previsti dal presente Trattato, richiederà una riunione straordinaria del Comitato dei
Seguiti, per un esame approfondito e al fine di trovare una Soluzione soddisfacente.
c) il Comitato di Partenariato adotta tutti i provvedimenti necessari all'attuazione degli impegni
previsti dal presente Trattato e le due Parti si adoperano per la realizzazione dei suoi scopi;
d) lo svolgimento di regolari consultazioni tra altri rappresentanti delle due Parti.
3. Il Ministro degli Affari Esteri e il Segretario del Comitato Popolare Generale per il Collegamento
Estero e la Cooperazione Internazionale, ricevuta la segnalazione di cui all'Articolo 9 comma 6, si
adoperano per definire una soluzione adeguata.
Articolo 15
Cooperazione negli ambiti scientifici
Le due Parti intensificano la collaborazione nel campo della scienza e della tecnologia e realizzano
programmi di formazione e di specializzazione a livello post-universitario. Favoriscono a tal fine lo
sviluppo di rapporti tra le università e tra gli Istituti di ricerca e di Formazione dei due Paesi.
Sviluppano ulteriormente la collaborazione nel campo sanitario e in quello della ricerca medica,
promuovendo i rapporti tra enti ed organismi dei due Paesi.
Articolo 16
Cooperazione culturale
1. Le due Parti approfondiscono i tradizionali vincoli culturali e di amicizia che legano i due popoli
ed incoraggiano í contatti diretti tra enti ed organismi culturali dei due Paesi. Sono altresì facilitati
gli scambi giovanili e i gemellaggi tra città ed altri enti territoriali dei due Paesi.
2. Le due Parti danno ulteriore impulso alla collaborazione nel settore archeologico. In tale ambito è
altresì esaminata, da un apposito Comitato Misto, la problematica concernente la restituzione alla
Libia di reperti archeologici e manoscritti.
Le due Parti collaborano anche ai fini della eventuale restituzione alla Libia, da parte di altri Stati,
di reperti archeologici sottratti in epoca coloniale.
3. Le due Parti agevolano, sulla base della reciprocità, l'attività rispettivamente dell'Istituto Italiano
di Cultura a Tripoli e dell'Accademia Libica in Italia.
4. Le due Parti concordano sulla opportunità di rendere le nuove generazioni sempre più
consapevoli delle conseguenze negative generate dalle aggressioni e dalla violenza e si adoperano
per la diffusione dì una cultura ispirata ai principi della tolleranza e della collaborazione trai Popoli.
Articolo 17
Collaborazione economica e industriale
1. Le due Parti promuovono progetti di trasferimento di tecnologie e di collaborazione industriale,
con riferimento anche a iniziative comuni in Paesi terzi.
2. Sviluppano la collaborazione nei settori delle opere infrastrutturali, dell'aviazione civile, delle
costruzioni navali, del turismo, dell'ambiente, dell'agricoltura e della zootecnia, delle biotecnologie,
della pesca e dell'acquacoltura, nonché in altri settori di reciproco interesse, favorendo in particolare
lo sviluppo degli investimenti diretti.
3. Esse sostengono le PMI e la costituzione di società miste.
4. Le due Parti si adoperano per concordare entro breve una Intesa tecnica in materia di
cooperazione economica, scientifica e tecnologica nel settore della pesca e dell'acquacoltura e
favoriscono Intese analoghe tra altri Enti competenti dei due Paesi.
Articolo 18
Collaborazione energetica
1. Le due Parti sottolineano l'importanza strategica per entrambi i Paesi della collaborazione nel
settore energetico e si impegnano a favorire il rafforzamento del partenariato in tale settore.
2. Attribuiscono particolare rilievo alle energie rinnovabili ed incoraggiano la cooperazione tra enti
ed organismi dei due Paesi, sia sul piano industriale che su quello della ricerca e della formazione.
Articolo 19
Collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico
di stupefacenti, all'immigrazione clandestina
1. Le due Parti intensificano la collaborazione in atto nella lotta al terrorismo, alla criminalità
organizzata, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina, in conformità a quanto
previsto dall'Accordo firmato a Roma il 13/12/2000 e dalle successive intese tecniche, tra cui, in
particolare, per quanto concerne la lotta all'immigrazione clandestina, i Protocolli di cooperazione
firmati a Tripoli il 29 dicembre 2007.
2. Sempre in tema di lotta all'immigrazione clandestina, le due Partì promuovono la realizzazione di
un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, da affidare a società italiane in possesso delle
necessarie competenze tecnologiche. Il Governo italiano sosterrà il 50% dei costi, mentre per il
restante 50% le due Parti chiederanno all'Unione Europea di farsene carico, tenuto conto delle
Intese a suo tempo intervenute tra la Grande Giamahiria e la 'Commissione Europea.
3. Le due Parti collaborano alla definizione di iniziative, sia bilaterali, sia in ambito regionale, per
prevenire il fenomeno dell'immigrazione clandestina nei Paesi di origine dei flussi migratori.
Articolo 20
Collaborazione nel settore della Difesa
1 Le due Parti si impegnano a sviluppare la collaborazione nel settore della Difesa tra le rispettive
Forze Armate, anche mediante la finalizzazione di specifici Accordi che disciplinino lo scambio di
missioni di esperti, istruttori e tecnici e quello di informazioni militari nonché l'espletamento, di
manovre congiunte.
2. Si impegnano altresì ad agevolare la realizzazione. di un forte ed ampio partenariato industriale
nel settore della Difesa e delle industrie militari.
3. In tale ambito, l'Italia sosterrà nelle sedi internazionali la richiesta della Libia di indennizzi per i
danni subiti da propri cittadini vittime dello scoppio delle mine e per la riabilitazione dei territori
danneggiati, con tutti gli Stati interessati.
Articolo 21
Collaborazione nel settore della non proliferazione e del disarmo
Le due Parti si impegnano a proseguire e rinsaldare la collaborazione nel settore del disarmo e della
non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e ad adoperarsi per fare
della Regione del Mediterraneo una zona libera da tali armi, nel pieno rispetto degli obblighi
derivami dagli Accordi e Trattati internazionali in materia.
Articolo 22
Collaborazione parlamentare e tra Enti locali
Le due Parti favoriscono lo sviluppo di rapporti tra il Parlamento italiano ed il Congresso Generale
del Popolo della Grande Giamahiria, nonché tra gli Enti locali, nella consapevolezza della loro
importanza per una più intensa ed approfondita conoscenza reciproca.
Articolo 23
Disposizioni finali
1. Il presente Trattato, nel rispetto della legalità internazionale, costituisce il principale strumento di
riferimento per lo sviluppo delle relazioni bilaterali. Esso è sottoposto a ratifica secondo le
procedure costituzionali previste dall'ordinamento di ciascuna delle Parti ed entra in vigore al
momento dello scambio degli strumenti di ratifica.
2. Il presente Trattato sostituisce il Comunicato Congiunto del 4 luglio 1998 e il Processo verbale
delle conclusioni operative del 28 ottobre 2002, che pertanto cessano di produrre effetti.)
3. A partire dal corrente anno, il giorno del 30 Agosto viene considerato, in Italia e nella Grande
Giamahiria, Giornata dell'Amicizia italo-libica.
4. Il presente Trattato può essere modificato previo accordo delle Parti. Le eventuali modifiche
entreranno in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si
comunicano ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento